sabato, Aprile 27, 2024
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Liberatoria Fotografica

Uno degli aspetti più delicati della fotografia è l’uso delle foto e del contesto in cui esse vengono fatte in parole povere si possano usare le foto senza la liberatoria? Vediamo quindi quando e perché si deve usare una liberatoria.

Le leggi a cui un fotografo, professionista o amatoriale, deve fare riferimento sono la legge n. 633 del 22 aprile 1941(G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) e il decreto legislativo 196 del 2003, la cosiddetta legge sulla “privacy”.

Gli articoli che ci riguardano, in particolare, della legge n. 633 del 22 aprile 1941:

  • Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
  • Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Il d.l. 196/2003 invece tutela i dati personali, fra i quali rientrano sicuramente le immagini di una persona.

In pratica:

  • Se la persona ritratta è un minore occorre l’autorizzazione dei genitori.
  • Se nella foto la persona non è riconoscibile non abbiamo bisogno di autorizzazione.
  • Occorre l’autorizzazione scritta dell’interessato ogni volta che si vuole pubblicare la fotografia di una persona non famosa riconoscibile.
  • Ad un evento pubblico (sagra, evento sportivo, concerto) se fotografiamo l’evento, possiamo pubblicare le foto anche se ci sono dei visi riconoscibili, se invece fotografiamo una persona presente all’evento, abbiamo bisogno dell’autorizzazione.
  • Nel caso stiamo fotografando un luogo pubblico, ad esempio una strada di passaggio una piazza o un monumento, e alcune persone che passano per caso sono riconoscibili, ma il soggetto della fotografia è evidentemente il luogo, la foto può essere utilizzata anche in pubblico. Se la persona ritratta per caso è riconoscibile in quel determinato luogo e potrebbe procurare un danno alla stessa, la persona può chiedere la rimozione dell’immagine. Prestiamo attenzione se nell’inquadratura vi sono bambini riconoscibili.
  • Se l’individuo tratto nella foto è famoso, sta svolgendo il suo lavoro in pubblico (ad esempio cantante in concerto, o atleta in una competizione) e il fine è di tipo giornalistico o culturale, non serve l’autorizzazione dell’interessato. E’ però vietato utilizzare foto di personaggi famosi per scopi commerciali senza l’autorizzazione dello stesso.

La liberatoria da usare

Dopo aver visto quali sono gli obblighi legali quando fotografiamo degli sconosciuti, veniamo alla nostra liberatoria. Quella che vi propongo penso sia la liberatoria più completa che possiate trovare in tutta la rete ed è frutto di uno studio fatto negli anni.

Scarica:

Modulo Liberatoria Fotografica

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